LA LITURGIA IN TEMPO DI CALAMITÀ – prima parte

Beato Angelico, Vita dei santi Cosma e Damiano

don Enrico Finotti

L’inaspettata situazione di emergenza, estesa a livello mondiale, ha influito pesantemente anche sulle celebrazioni liturgiche con la partecipazione del popolo. Dall’inizio della scorsa Quaresima 2020 i fedeli si sono trovati di fronte a due generi di problematiche: la privazione a tempo indeterminato dei Sacramenti e l’offerta ampia e variegata di celebrazioni virtuali nelle varie modalità mediatiche. Da questo fatto ha preso notevole interesse anche una «pastorale telematica», prima impensata, e che ora stimola la fantasia dei sacerdoti per un suo impiego sempre più esteso e mirato. Vi é allora l’urgenza di offrire alcune indicazioni essenziali per orientare ed alimentare la spiritualità del popolo di Dio nel presente stato di necessità. L’isolamento prolungato, inoltre, ci stimola a riprendere le nozioni basilari del catechismo, sia riguardo alla dottrina della fede, sia riguardo alla celebrazione della liturgia e alla vita spirituale, sia riguardo alla difesa e all’incremento della vita di grazia, per uscire dalla prova con meno danni possibili, e forse ancora più preparati e rinvigoriti nella nostra professione di fede cattolica. 

Ed ecco alcune considerazioni generali e indicazioni pratiche riguardo ai vari settori della vita liturgica, della pietà popolare e della spiritualità individuale in questo tempo di calamità:

 

I  La santificazione della domenica e delle feste comandate

  1. Bisogna distinguere tra il comandamento divino («Ricordati di santificare le feste») e il precetto ecclesiastico (partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate).
  2. La Chiesa può dispensare dal precetto, ma non dal comandamento divino.
  3. Ogni cristiano è quindi tenuto ad osservare sempre e comunque il comandamento divino, anche quando fosse dispensato dal precetto.
  4. Il comandamento divino si assolve dedicando a Dio un atto di culto alternativo (individuale o comunitario) e santificando il giorno festivo col riposo, la preghiera e le buone opere.
  5. Nessuno può dispensare se stesso dal precetto (eccetto il caso di impossibilità fisica o morale), ma compete unicamente all’autorità  della Chiesa (Santa Sede e Vescovo diocesano).
  6. Nella presente contingenza i fedeli sono dispensati dal precetto fino a comunicazione contraria da parte dell’autorità ecclesiastica.
  7. Il precetto festivo attiene sempre e unicamente alla partecipazione al divino Sacrificio (Messa) e non anche alla Comunione sacramentale, che di precetto è comandata solo a Pasqua (tempo pasquale: da Pasqua a Pentecoste).
  8. Le feste di precetto attualmente nella Chiesa italiana sono sei: Immacolata, Natale, Epifania, Capodanno, Assunta, Ognissanti. Quando queste feste cadono fuori della domenica implicano sempre il precetto.
  9. Il precetto festivo costituisce materia grave, che implica l’assolvenza da parte di ogni fedele che non sia fisicamente o moralmente impedito. L’eventuale peccato in tale materia deve essere accusato nel sacramento della Confessione prima di accostarsi alla Comunione.

 

II  Il Sacrificio divino nell’epoca virtuale

Il Sacrificio cruento del Calvario riveste una perfezione assoluta e definitiva e per questo ha valore infinito senza bisogno di reiterazione, secondo le note affermazioni della Lettera agli Ebrei (Eb 10, 11-14). Tuttavia il Signore stesso volle istituire anche il Sacrificio incruento e sacramentale per rinnovare nel tempo e in ogni luogo l’unico Sacrificio della croce. Tale Sacrificio non è consegnato ai sacerdoti perché lo offrano solo individualmente, ma perché lo celebrino normalmente in comunione con tutta la Chiesa, secondo l’esplicita affermazione del Canone romano: «Accetta l’offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia». Quindi tutti i fedeli hanno il diritto battesimale e il dovere morale di poter partecipare fisicamente al Sacrificio incruento dell’altare.

Perciò:

  1. Ogni sacerdote ha diritto e dovere di celebrare pubblicamente il Sacrificio quotidiano in modo che ogni fedele vi possa liberamente accedere per unirsi all’immolazione della «vittima pura, santa ed immacolata», che il sacerdote in persona Christi offre alla divina Maestà.
  2. Solo in caso di necessità la Messa può essere celebrata individualmente e lodevolmente dal solo sacerdote, pur non potendo mai ridursi ad un atto di devozione della pietà sacerdotale, senza mai perdere la prospettiva ecclesiale dell’atto e aver cura per la partecipazione aperta ai fedeli.
  3. Indubbiamente anche alla Messa senza il popolo è integra per ciò che implica il suo valore ontologico e sacramentale: è sempre l’atto sacrificale del Signore e al contempo un atto pubblico e ufficiale della Chiesa in quanto tale.
  4. In sintesi: la Messa col popolo è la forma ordinaria della Messa e quella da preferire sempre per la sua natura e finalità pubblica; la Messa senza il popolo è di necessità e straordinaria per cui crea una certa sofferenza in un sacerdote responsabile della cura delle anime.
  5. La partecipazione virtuale alla Messa nelle varie forme della comunicazione telematica non potrà mai essere ritenuta una partecipazione adeguata, efficace e piena, perché la prossimità fisica é condizione intrinseca alla natura stessa di ogni sacramento (e il divin Sacrificio é di natura sacramentale), che comunica la grazia mediante il contatto fisico con gesti, parole ed elementi propri della dimensione corporea dell’essere umano, quali segni del mistero dell’Incarnazione del Verbo nostro redentore. Infatti affermano i Padri: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Di conseguenza il precetto festivo non potrà mai essere assolto virtualmente, tuttavia la partecipazione telematica alla Messa consente notevoli benefici spirituali e aiuta la comunione orante di coloro che sono impossibilitati a recarsi nella chiesa nella santa assemblea.

 

III  Il ricorso ai Sacramenti in tempo di calamità

  1. I sette Sacramenti (ognuno in modo suo proprio) sono ordinariamente necessari alla salvezza dell’anima e nessun Sacramento può essere conferito senza la presenza fisica del sacerdote che lo amministra e del fedele che lo riceve. Di conseguenza non è possibile amministrare alcun sacramento via etere, ma occorre  sempre la presenza fisica di chi lo amministra e di chi lo riceve.

 

  1. Il Signore non è legato ai Sacramenti della salvezza in modo assoluto. I Sacramenti, infatti, sono mezzi ordinari della grazia, ma non unici. Perciò la grazia dei Sacramenti – in caso di impossibilità fisica o morale – può  essere ottenuta per via straordinaria a precise condizioni. In tal senso é  possibile attingere alla grazia del sacramento col desiderio sincero unito inscindibilmente al voto di accostarsi al sacramento appena possibile: ad esempio, con l’atto di dolore perfetto (che implica sempre in voto la Confessione sacramentale) si riceve la grazia della Penitenza e parimenti con la Comunione spirituale la grazia dell’Eucaristia.

 

  1. Dal momento che molti ricoverati nella presente calamità, ma anche in molte altre contingenze della odierna vita secolarizzata, non sembrano aver la possibilità di venire assistiti dai sacerdoti e di fatto molti muoiono senza sacramenti, è bene sapere come comportarsi in questo caso e in casi analoghi di urgenza e isolamento. Può inoltre succedere che tale stato di improvvisa emergenza ci tocchi personalmente. In tal caso é bene sapere come attingere in extremis alla grazia sacramentale in un momento di eventuale lucidità.

 

  1. Il sacramento del Battesimo

In caso di pericolo imminente di morte (e soltanto in questo caso) e in assenza di un sacerdote o di un diacono, a chiunque é consentito di amministrare il sacramento del Battesimo, purché «mosso da retta intenzione» osservi il rito essenziale stabilito dalla Chiesa: versando sul capo dell’infante l’acqua naturale (materia) e pronunziando queste precise parole (forma): «N. io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». E’ opportuno che, versando l’acqua, si facciano le tre infusioni, in corrispondenza delle parole: Padre (1° infusione) e Figlio (2° infusione) e Spirito Santo (3° infusione). Ogni cristiano deve conoscere fin dai primi anni del catechismo questa possibilità per intervenire con determinazione in casi di necessità. Per questo: «siano solleciti i pastori d’anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare» (cfr. Can. 861 § 2). Conferito il battesimo, si deve dare sollecita comunicazione al parroco del luogo, perché lo annoti nell’apposito registro.

 

  1. Il sacramento della Penitenza

La Confessione sacramentale é necessaria in caso di peccato mortale, mentre non é strettamente necessaria per i peccati veniali o quotidiani, per i quali tuttavia é sempre raccomandata con regolarità.

Gli elementi intrinseci per la validità  del sacramento della Penitenza sono:

Pentimento vero e proposito sincero

Accusa dei singoli peccati mortali

Penitenza espiatoria imposta dal sacerdote

Assoluzione sacramentale.

Se manca uno solo di questi atti il sacramento non solo è infruttuoso, ma invalido, ossia non si è mai realizzato (cfr. Concilio Tridentino, Decreto sulla penitenza e l’estrema unzione, Can. 4).

Il retto concetto cristiano del peccato sta essenzialmente nel fatto che é offesa a Dio, sapienza, bontà e bellezza infinite e in secondo luogo anche nel danno inflitto a se stessi, al prossimo e al creato, quale immagine di Dio (uomo) e riflesso del Creatore (creature inanimate). Il peccato quindi non va valutato immediatamente e prevalentemente sui danni psicologici, sociologici e cosmici inflitti alle creature, ma sull’avversione al Creatore, «degno di essere amato sopra ogni cosa».

Il peccato grave produce la morte della vita di grazia e la conseguente condanna eterna, per questo si chiama «mortale». E’ il male più grande che possa compiere l’essere umano, di cui la morte corporale non é che una pena contingente.

Il peccato mortale implica tre condizioni indissolubili e contemporanee: la materia grave, il pieno avvertimento e il deliberato consenso.

L’impossibilità di accedere al Sacramento della Penitenza é data da due cause: l’impossibilità fisica e l’impossibilità morale. Il presente caso di emergenza mette i fedeli nell’impossibilità fisica di ricevere tutti i Sacramenti e perciò si deve valutare opportunamente le altre vie previste dalla Chiesa per non restare privi degli aiuti della grazia soprannaturale.

Ed ecco le indicazioni nel merito:

– in caso di peccati veniali basta un atto interiore di sincero pentimento sempre unito al proposito di emendarsi e di riparare (recita del Confiteor, dell’Atto di dolore o altra preghiera adatta).

– in caso di peccati mortali si riacquista la grazia santificante, perduta col peccato, con un atto di dolore  perfetto, che implica due condizioni: il pentimento non solo per il castigo meritato e le pene inflitte dalla divina Giustizia, ma soprattutto per aver offeso Dio infinitamente buono; il proposito fermo (in voto) di accusare i singoli e specifici peccati mortali appena sarà  possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione ed assolvere la penitenza imposta dal sacerdote.

L’Atto  di dolore esprime bene i due tipi di pentimento:

«Perché  peccando ho meritato i tuoi castighi» (atto di dolore imperfetto o attrizione);

«Perché  ho offeso te infinitamente buono» (atto di dolore perfetto o contrizione).

Il caso specifico dell’Assoluzione sacramentale collettiva in un pericolo grave ed imminente implica per chi la riceve il ‘voto’ della Confessione, ossia l’obbligo dell’accusa integra di ogni peccato grave nella successiva Confessione, passato il pericolo (cfr. CIC, Cann. 961, 962, 963). Se manca questo proposito non si realizza alcuna remissione dei peccati. Al sacerdote incombe il grave dovere di informare i penitenti sulle necessarie condizioni legate all’eventuale Assoluzione collettiva.

Se muore prima di poter accedere al sacramento, il fedele si trova certo in stato di grazia perché  l’assoluzione sacramentale collettiva lo ha effettivamente assolto. Tuttavia solo Dio, che legge il cuore, vede se veramente nel fedele c’è  stato il sincero dolore dei suoi peccati. Questo vale sempre: non basta confessarsi occorre avere il pentimento, unito al proposito dell’emendamento, altrimenti anche la Confessione ordinaria è  invalida.

La Chiesa non potrà  mai concedere un’assoluzione senza accusa, almeno postuma, dei peccati gravi, perché  tale condizione è  intrinseca al sacramento ed è di diritto divino (cfr. Concilio Tridentino, Decreto sulla penitenza e l’estrema unzione, Can. 7).

In particolare: l’accusa dei peccati via telefono o altro mezzo lede gravemente il segreto confessionale che compete al sacerdote e conculca il diritto del penitente che deve essere protetto in modo assoluto da ogni violazione del foro interno. Ciò  che vien detto al telefono può  essere rilevato da chiunque e diffuso dovunque con detrimento del sacerdote e del penitente.

Non bisogna risolvere questi problemi sulle ali del sentimento labile ed immediato, ma con la ponderazione di una coscienza informata e responsabile.

Il problema è  già  risolto dalla Chiesa che ha sempre insegnato a ricorrere all’Atto di dolore perfetto e alla Comunione spirituale. Tutto ciò che eccede è  frutto di impreparazione e di impulsi sentimentali che provocano gravi profanazione dei Sacramenti e gravi lesioni dei diritti dei sacerdoti e dei fedeli.

 

  1. La Comunione spirituale

La Comunione spirituale non é solo un mezzo praticato nell’impossibilità fisica o morale di ricevere il santissimo Sacramento, ma fa’ parte della spiritualità cristiana ed é attestato nella vita dei Santi. La Comunione spirituale consiste nel desiderare ardentemente di ricevere il sacramento dell’Eucaristia con un atto interiore vivo e sincero esprimendolo convenientemente anche con preghiere adatte. Se in tempo di calamità la Comunione spirituale diventa più che mai urgente ed é desiderata dai buoni fedeli, la pratica deve essere conosciuta e diffusa nel popolo di Dio come un mezzo di efficacia spirituale da ripetere anche più volte al giorno, soprattutto nel contesto della lodevole pratica della Visita eucaristica. Preghiere molto adatte a tale scopo potrebbero essere, ad esempio, quelle indulgenziate, quali: l’Anima Christi, santifica me[1] e l’Eccomi, o mio amato e buon Gesù[2].

 

  1. La cura spirituale degli infermi

Una delle ferite più profonde nella presente tribolazione é l’allontanamento improvviso dalla famiglia di persone care che non possono essere visitate in ospedale e che spesso non fanno ritorno a casa. Come aiutarle spiritualmente? L’impossibilità degli stessi sacerdoti di conferire loro gli ultimi sacramenti (Confessione, Unzione, Viatico e Indulgenza plenaria in articulo mortis) é una sofferenza grande per gli stessi sacerdoti e per i familiari credenti. Si dovrà allora ricorrere con fede a mezzi supplettivi quali ad esempio: la recita delle preghiere proprie della Raccomandazione dei moribondi [3], soprattutto da parte dei sacerdoti, oppure la recita della Coroncina della divina Misericordia secondo le promesse divine legate a questa pia pratica. Inoltre una costante e fervente preghiera domestica sostiene certamente il combattimento dei malati in questo loro stato di isolamento fisico e morale e dona ai congiunti quella serenità interiore che il Signore concede in ogni prova a quelli che si abbandonano a Lui.

[1] Missale Romanum, editio tertia typica emendata, p. 1282; Manuale delle Indulgenze, LEV, 1968, n. 10.

[2] Manuale delle Indulgenze, LEV 1968, n. 22.

[3] CEI, Rituale Romano, Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi, 1974, cap. IV, nn. 207-241.

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